Capita spesso di confondere il condono edilizio con la sanatoria edilizia. Pur essendo entrambi strumenti per risanare delle irregolarità, sono nella sostanza molto diversi tra loro per tipologia e per termini di presentazione.
La principale differenza è che il condono è una legge del governo, un provvedimento speciale la cui domanda ve espletata entro una scadenza. La sanatoria, invece, è un provvedimento amministrativo rientrante nella normale normativa urbanistica vigente.
La sanatoria edilizia – tramite provvedimento sanante – permette:
-di rimuovere i vizi di un atto illecito rendendolo valido ed efficace;
-di eliminare il carattere di antigiuridicità di un’attività illecita rendendola legale.
L’accertamento di conformità in sanatoria è previsto per quelle opere edilizie che pur risultando conformi alla disciplina urbanistico – edilizia, sono state realizzate abusivamente, vale a dire senza un titolo (permesso) edilizio oppure per quelle opere edificate in difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio rilasciato.
La funzione dell’accertamento di conformità serve a regolarizzare quelle opere abusive che presentano solo un’irregolarità formale e non anche sostanziale.
Il permesso di costruire in sanatoria – un tempo denominato Concessione edilizia in sanatoria – è disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia. Il permesso si può richiedere per interventi eseguiti in assenza del o in difformità dal medesimo.
Un presupposto fondamentale della sanatoria è la doppia conformità, vale a dire che l’opera abusiva sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della sua realizzazione (esecuzione della costruzione abusiva) che al momento della richiesta di sanatoria (presentazione della domanda).
Poiché si sono fatti interventi in mancanza di permesso o autorizzazione, il richiedente la sanatoria dovrà corrispondere una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione che è normalmente richiesto dal Comune. Per i lavori o interventi per cui è prevista la gratuità, si pagherà un contributo minimo pari 516 €.
I soggetti che possono legittimamente richiedere l’accertamento di conformità sono il responsabile dell’abuso e il proprietario attuale dell’immobile.
A seconda delle opere abusive realizzate, cambiano i termini per la presentazione dell’istanza di sanatoria:
- in caso di opere realizzate in assenza di permesso edilizio o in totale difformità da quanto previsto dalla disciplina urbanistica vigente nel comune o con variazioni essenziali, il termine per presentare istanza è di 90 giorni dalla notifica di provvedimento con il comune intima la demolizione dell’opera abusiva;
- in caso di opere di ristrutturazione edilizia che siano difformi dalla disciplina o svolte in assenza di permesso, il termine è espressamente indicato nel provvedimento comunale di ingiunzione alla demolizione dell’opera abusiva;
- in caso di opere effettuate in parziale difformità dal permesso edilizio ottenuto, il termine per sanare è indicato con una ordinanza del dirigente dell’ufficio competente.
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Il geometra Gianpietro Tarlao titolare dell’estudio de proyectos edilicios, grazie alla lunga attività professionale e alla conoscenza dei vari "condoni edilizi" avvenuti negli ultimi decenni è in grado di offrire i seguenti servizi:
- Sopralluoghi e rilievi con misurazioni e accertamenti in loco
- Accertamento difformità delle unità immobiliari con le vigenti normative e/o con i progetti originali depositati presso il Comune
- Predisposizione della documentazione progettuale e relazionale per la presentazione delle domande di Sanatoria
- Definizione e completamento di vecchie pratiche di Condono Edilizio